Commissioni Consiliari
CAPO III
COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 9
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
1. In esecuzione del combinato disposto dall’art. 25, comma 3, dello statuto e dell’art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva a quella del suo insediamento, può nominare con votazione palese le commissioni consiliari, costituite da consiglieri comunali che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi. Esse restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.
2. Ciascuna Commissione consiliare, qualora costituita, è composta da n. 3 membri. Viene assicurata la presenza di entrambi i sessi, ove possibile.
3. Non possono far parte delle commissioni il Sindaco e gli assessori. Essi hanno diritto di partecipare ai lavori senza diritto di voto
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, gruppi, enti e organizzazioni interessati, e qualsiasi altra persona che si ritiene possa offrire contributi utili.
5. I presidenti dei consigli di frazione hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Per gli esperti di cui all’art. 25, comma 5, dello Statuto operano le stesse cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali, fermo restando l’incompatibilità di cui all’art. 290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148.
Art. 10
NUMERO DELLE COMMISSIONI E COMPETENZE PER MATERIA
1. Il Consiglio Comunale può istituire ed avvalersi di tre commissioni permanenti denominate:
1) Bilancio, affari generali ed istituzionali;
2) Programmazione, investimenti, attività economiche, assetto del territorio e ambiente;
3) Politiche sociali e culturali.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni consultive. Esse concorrono ai compiti propri del Consiglio Comunale di regolamentazione, programmazione e controllo politici amministrativo, mediante la valutazione preliminare dei regolamenti, degli atti di programmazione e pianificazione. Le commissioni consiliari possono essere incaricate dal Consiglio Comunale di svolgere indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nelle proprie competenze, e comunicano al Consiglio mediante un documento scritto i risultati di esso indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari ed opportuni.
3. Le commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio che siano loro rimessi dal Sindaco, dal Consiglio stesso o richiesto dalla Commissione. Le Commissioni devono obbligatoriamente esaminare le proposte di deliberazioni consiliari sulle quali si sono espressi in modo sfavorevole il Segretario capo o i responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno, n. 142. Le commissioni consiliari esercitano la propria funzione riferendo al Consiglio con relazioni che il Sindaco illustrerà all’assemblea. Può riferire sull’attività delle commissioni anche il Presidente della stessa su richiesta del Sindaco. Se un argomento risulta di competenza di più commissioni il Sindaco può affidarne l’esame alla commissione che risulta prevalentemente interessata, oppure può deciderne l’esame congiunto. Per l’esercizio delle loro funzioni alle commissioni è assicurato l’accesso ai documenti e agli atti che hanno concorso alla formazione dei provvedimenti da adottare.
4. Il Consiglio Comunale al momento della nomina delle commissioni consiliari definisce una più dettagliata articolazione delle rispettive competenze nell’ambito delle materie indicate al comma 1..
Art. 11
PRESIDENZA – CONVOCAZIONE
1. Il Presidente di ciascuna commissione permanete è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese.
2. L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata dal Sindaco, viene tenuta entro venti giorni dalla deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione da lui designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, alla consulta di frazione, al revisore dei conti, al difensore civico (se istituito).
5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione su richiesta scritta di un numero di membri della stessa che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica. La richiesta dovrà contenere l’indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente indicazioni del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza. In casi d’urgenza la commissione può essere convocata anche telefonicamente.
8. La convocazione e l’ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al Sindaco e all’Assessore competente per materia.
Art. 12
SEGRETERIA – VERBALE
1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal un dipendente comunale designato dal segretario capo.
2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti della seduta, dal quale devono constare, oltre all’esito della votazione, anche le eventuali posizioni sostanzialmente diverse espresse dai componenti.
3. La commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo quanto stabilito al comma 5 e seguenti. Il pubblico assiste ai lavori della commissione senza diritto di intervento e con l’obbligo di non interferire in qualunque modo con l’ordinario svolgimento dei lavori stessi. A tale scopo il Presidente ha la facoltà di disporne l’immediato allontanamento. La convocazione viene resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del Comune.
5.La commissione si riunisce in seduta segreta quando esamina argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale per i quali sia prevista analoga modalità di trattazione.
6. Alla seduta segreta può partecipare, vincolato al segreto d’ufficio, il segretario capo.
7. La commissione su proposta del Presidente o su richiesta di uno dei componenti, può deliberare in sede di discussione di un argomento il passaggio in seduta segreta nei seguenti casi:
a) quando siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone;
b) quando le valutazioni riguardino la riservatezza di persone fisiche o giuridiche concernenti interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano titolari, ancorchè si tratti di notizie e di dati forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
Art. 13
VOTAZIONE
1.I pareri delle commissioni vengono espressi mediante votazione palese.
COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI
1° COMMISSIONE
BILANCIO-AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Nuzzolo Gabriele - Biondi Maria - Felice Mario
2°COMMISSIONE
PROGRAMMAZIONE-INVESTIMENTI-ATTIVITA'ECONOMICHE-ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Nuzzolo Gabriele - Biondi Maria - Felice Mario
3° COMMISSIONE
Biondi Maria - Bellini Lorenzo - Felice Mario
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI